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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO ART. 1. OGGETTO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI 1) Sottoscrivendo la “Proposta d’acquisto” e le relative Condizioni Generali, il proponente, che d’ora innanzi verrà definito “Acquirente”, manifesta alla Concessionaria, di seguito definita “Venditore”, la volontà di acquistare il motoveicolo innanzi descritto. 2) Detta proposta fa sorgere le rispettive obbligazioni al momento in cui l’espressa accettazione da parte del “Venditore”, a mezzo della “Conferma dell’ordine di acquisto”, verrà a conoscenza dell’Acquirente. Ugualmente si intenderà concluso il contratto qualora, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, il Venditore non dovesse trasmettere all’Acquirente comunicazione scritta di rifiuto della stessa; oppure nel caso in cui in pendenza di tale termine il motoveicolo venga consegnato. 3) L’Acquirente dà atto, ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (garanzia dei beni di consumo) che il motoveicolo eventualmente provato durante lo svolgimento della trattativa commerciale o mostrato come campione pur essendo dello stesso tipo potrebbe differire da quello oggetto della Proposta d’acquisto senza che tale circostanza configuri inadempimento per non conformità. 4) L’Acquirente dà atto, altresì, di aver ben presenti: a) le caratteristiche principali del motoveicolo oggetto della Proposta d’acquisto, nonché le caratteristiche costruttive del motoveicolo risultanti dalle informative e dai cataloghi; b) l’identità del Venditore, il suo indirizzo e i suoi recapiti; c) il prezzo totale del motoveicolo pronto per l’utilizzo secondo la volontà dell’Acquirente stesso, comprensivo quindi delle imposte e di tutte le spese, ivi comprese quelle per la messa a disposizione dello stesso motoveicolo; d) le modalità di pagamento e consegna, la data entro la quale il Venditore si impegna a consegnare il motoveicolo; e) l’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni (artt. 128 e seguenti del d.lgs. 206/2005, per i consumatori, e artt. 1490 e seguenti del codice civile per i soggetti che non rivestano la qualifica di consumatori), l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita. 5) L’Acquirente dà atto di essere a conoscenza del fatto che gli incaricati alla vendita dal Venditore, qualunque qualifica essi rivestano (dipendenti, agenti o intermediari in genere) sono sforniti di qualsiasi potere di rappresentanza. Essi non hanno perciò la facoltà di impegnare il Venditore né di concedere deroghe alle Condizioni Generali di Acquisto se le stesse non risultano espressamente riportate per iscritto nella proposta. 6) Alle vendite concluse a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali si rende applicabile il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli 45 e seguenti, come modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Esclusivamente nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali l’Acquirente persona fisica che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della vigente normativa ha la facoltà di recedere dal contratto di acquisto senza perdita dell’importo versato a titolo di caparra. Per poter esercitare tale diritto di recesso l’Acquirente, entro quattordici giorni dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del bene compravenduto. Il Venditore nei quattordici giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni, che dovranno essere spediti al Venditore senza ritardi e comunque entro quattordici giorni dalla comunicazione del recesso. ART. 2. CAPARRA CONFIRMATORIA E ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO 1) Al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto l’Acquirente è tenuto a versare la somma della stessa indicata. All’accettazione della proposta essa assumerà la natura di caparra confirmatoria. Detta somma è da intendersi, quindi, non a titolo di parziale pagamento ma a garanzia del corretto e puntuale adempimento per gli impegni assunti. Il versamento è da considerarsi infruttifero. Le parti convengono altresì, che, al momento del saldo, l’importo della caparra confirmatoria venga imputata in conto del prezzo dovuto dall’Acquirente. 2) Qualora l’Acquirente non dovesse puntualmente adempiere ad una qualsiasi delle sue obbligazioni, specificatamente a quelle di cui ai successivi articoli 4, 5 e 9, sarà considerato inadempiente, e pertanto il Venditore sarà autorizzato a trattenere l’importo versato a titolo di caparra, fatte salve tutte le altre facoltà previste dall’art. 1385 C.C. 3) Qualora inadempiente dovesse essere il Venditore, nella ipotesi prevista nel successivo art. 4 punto 4, l’Acquirente potrà esercitare validamente il proprio diritto alla risoluzione del contratto. In tal caso avrà diritto alla restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata con esplicita esclusione della facoltà di richiedere il risarcimento dei danni o di esercitare gli altri diritti di cui all’art. 1385 c.c. L’Acquirente dovrà esercitare tale suo diritto mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata. Il Venditore sarà obbligato alla restituzione entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. ART. 3. PREZZI 1) Il prezzo pattuito è il “prezzo su strada”. Come tale è da intendersi il prezzo di listino quale risulta in vigore al momento della sottoscrizione della Proposta di Acquisto comprensivo dell’I.V.A., delle spese di trasporto, immatricolazione e trascrizione al P.R.A., con la sola esclusione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. A carico dell’Acquirente restano in ogni caso la tassa di possesso del motoveicolo, l’assicurazione obbligatoria RCA, i costi connessi al trasferimento di proprietà di eventuali veicoli usati ceduti a parziale compensazione del saldo del prezzo ecc. Pure a carico dell’acquirente rimarranno eventuali aggravi di tributi od oneri già esistenti o introdotti successivamente alla sottoscrizione della proposta d’acquisto, sia relativi al prezzo del motoveicolo che ai costi di messa su strada. 2) Il “prezzo su strada”, come innanzi definito, rimarrà fermo fino al momento della consegna. 3) L’Acquirente dichiara di convenire, però, che il prezzo pattuito potrà variare qualora la Fabbrica Costruttrice dovesse apportare delle modifiche nella costruzione ovvero negli allestimenti del motoveicolo. Se, per effetto di tali variazioni, l’aumento del prezzo effettivo dovesse risultare superiore al 5% rispetto a quello indicato nella proposta d’acquisto, l’Acquirente potrà ottenere la risoluzione del contratto, e avrà diritto alla restituzione delle somme versate al Venditore. 4) Per far valere tale suo diritto l’Acquirente, entro 15 giorni dalla comunicazione della messa a disposizione del motoveicolo, dovrà darne comunicazione per iscritto al Venditore a mezzo lettera raccomandata con A.R. ART. 4. CONSEGNA ED ADEMPIMENTO DEL VENDITORE 1) Non appena il motoveicolo sarà pronto per la consegna, il Venditore comunicherà all’Acquirente che esso è disponibile per l’immatricolazione. Tale comunicazione, denominata nel presente atto “messa a disposizione”, potrà essere effettuata in qualsiasi forma. Qualora dovesse avvenire per iscritto dalla data del suo ricevimento decorreranno i termini per i reciproci adempimenti. 2) La consegna, salvo diverso accordo, s’intende pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del Venditore. 3) L’Acquirente dichiara di convenire che per motivi legati a miglioramenti produttivi, alla introduzione di nuove normative o ad esigenze di mercato la Fabbrica Costruttrice potrebbe apportare delle modifiche nella costruzione ovvero negli allestimenti dei veicoli. Qualora ciò dovesse verificarsi il motoveicolo oggetto della presente proposta si intenderà tacitamente modificato senza che ciò configuri inadempienza da parte del Venditore ferma restando la facoltà di cui al precedente articolo 3 punto 3. Solamente nel caso in cui dovessero intervenire mutamenti sostanziali nelle versioni o nelle motorizzazioni del modello oggetto della presente proposta all’Acquirente è concesso di risolvere il contratto ed ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di caparra. Parimenti l’Acquirente sarà tenuto a ritirare il motoveicolo da lui ordinato anche senza le eventuali modifiche costruttive intervenute successivamente all’ordine. 4) L’eventuale data di consegna indicata nella proposta d’acquisto è vincolante. Viene concesso, però, al Venditore un periodo di tolleranza di 45 giorni. Trascorso tale ulteriore periodo, senza che ci sia stata la messa a disposizione del motoveicolo, all’Acquirente è riservata la facoltà di risolvere il contratto. Per esercitare tale suo diritto egli dovrà darne comunicazione in forma scritta al Venditore, entro il 15° giorno dalla scadenza del periodo di cui sopra. Nel caso in cui l’Acquirente decidesse di lasciar trascorrere tale periodo senza esercitare il diritto alla risoluzione del contratto si intenderà tacitamente accettata una ulteriore proroga di 30 giorni, allo scadere dei quali il Venditore risulterà inadempiente. L’Acquirente potrà, allora, risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Venditore, a meno che non sia intervenuta, nel frattempo, la messa a disposizione del motoveicolo. Il Venditore sarà tenuto a restituire un importo pari al doppio di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria con esclusione di qualsiasi obbligo di risarcimento o di esecuzione del contratto. 5) Prescindendo dalle previsioni del precedente punto 4, non fanno sorgere in capo all’Acquirente il diritto alla risoluzione del contratto ritardi nella consegna causati da forza maggiore, nel processo di fabbricazione da parte della Casa Costruttrice, come ad esempio agitazioni sindacali, ritardi nelle forniture, o da cause imputabili alla Società Importatrice, come restrizioni di licenze di importazione, ritardo nella concessione delle licenze, restrizioni valutarie, sospensioni di trasporto per qualunque motivo avvengano, eventi naturali ecc. ART. 5. PAGAMENTI ED ADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE 1) Venuto a conoscenza della disponibilità del motoveicolo, L’Acquirente dovrà provvedere a saldarne il prezzo entro 5 giorni ed in ogni caso prima della consegna dello stesso. Qualora non dovesse adempiere puntualmente alla propria obbligazione, sarà ritenuto inadempiente ed il Venditore potrà trattenere l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria. Rimarrà impregiudicata, in ogni caso di inadempimento dell’Acquirente, la facoltà per il Venditore, di esercitare gli altri diritti di cui all’art. 1385 C.C. 2) Perché il pagamento possa essere considerato validamente effettuato, l’importo a saldo dovrà essere versato per contanti. Tuttavia il Venditore potrà accettare anche mezzi di pagamento diversi. In tal caso rimane convenuto tra le parti che solo all’evidenza del buon esito del pagamento stesso il saldo sarà ritenuto validamente effettuato ed estinta la obbligazione dell’Acquirente. 3) L’Acquirente dichiara, altresì, di convenire che in tutti i casi in cui per il pagamento di parte del prezzo del motoveicolo dovesse proporre richiesta di finanziamento rateale ad una Società indicata dal Venditore, oppure alla stessa dovesse sottoporre proposta per la stipula di un contratto di locazione finanziaria o di noleggio, il Venditore non si assume alcun impegno in ordine alla conclusione dei contratti stessi. In considerazione di ciò solo l’accettazione della relativa proposta configurerà saldo del prezzo mentre al rifiuto della stessa corrisponderà l’obbligo, per l’Acquirente, di versare il saldo per contanti o di concordare, con il Venditore, una diversa modalità di pagamento. 4) Oltre che all’effettuazione del saldo, ed a prescindere dallo stesso, l’Acquirente è obbligato, altresì, a fornire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per l’immatricolazione del motoveicolo. Nel caso in cui non dovesse provvedere a ciò è fatto salvo, per il Venditore, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti. 5) Ottenuto il saldo, verificato, ove necessario, il buon esito del pagamento, il Venditore procederà, salvi i tempi tecnici necessari all’approntamento ed alla immatricolazione della moto, alla consegna dello stesso all’Acquirente. ART. 6. RITIRO DEL MOTOVEICOLO 1) L’Acquirente conviene che, dopo l’effettuazione del saldo e l’avvenuta immatricolazione del motoveicolo e fino al momento del ritiro, lo stesso rimarrà presso il Venditore a titolo di custodia gratuita e, pertanto, ogni ed eventuale responsabilità di quest’ultimo per perimento o danni allo stesso andrà valutata secondo i criteri previsti dall’art. 1768 C.C. 2) Eventuali parti originali del motoveicolo sostituite con altre su richiesta dell’Acquirente dovranno essere ritirate dallo stesso Acquirente entro quindici giorni dalla messa a disposizione del motoveicolo per il ritiro. Decorso tale termine il mancato ritiro di dette parti equivarrà a volontà dell’Acquirente di abbandonarle, con rinuncia alla loro proprietà, e con conseguente diritto del Venditore di smaltirle o cederle a terzi, senza che l’Acquirente possa rivendicare alcun diritto nei confronti del Venditore stesso o dei suoi eventuali aventi causa. ART. 7. PNEUMATICI E’ riservata esclusivamente all’Impresa Fabbricante la scelta della marca e del tipo di pneumatici da montare sul motoveicolo. L’Acquirente, nel riconoscere tale facoltà, rinuncia a sollevare in merito ogni eccezione nei confronti sia della Impresa Fabbricante che della Impresa Distributrice o del Venditore. ART. 8. CONDIZIONI DI GARANZIA 1) Qualora l’Acquirente dovesse rivestire la qualifica di “consumatore”, cioè fosse una persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, trova applicazione la normativa prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2) Ferma restando la facoltà di concedere “garanzia convenzionale”, la garanzia legale a favore dell’Acquirente di un veicolo nuovo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di ritiro del motoveicolo, mentre per un veicolo usato la durata della garanzia è di 12 mesi. 3) Fermo quanto previsto dal precedente art. 4.3, il Venditore si obbliga a consegnare all’Acquirente un motoveicolo “conforme” al contratto di vendita. Si intende tale un motoveicolo dotato delle qualità e in grado di fornire le prestazioni abitualmente attese per un bene dello stesso tipo e dotato delle caratteristiche costruttive descritte dal Venditore o enunciate nelle dichiarazioni pubbliche. 4) L’Acquirente non potrà invocare difetto di conformità se ne era a conoscenza al momento del ritiro del motoveicolo o non poteva ignorarlo con la normale diligenza. 5) Il difetto di conformità deve essere denunciato all’Acquirente, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due mesi dalla scoperta dello stesso. 6) Non configurano ipotesi di “non conformità” i difetti derivanti dalla normale usura, da utilizzo negligente e/o non conforme all’uso cui il motoveicolo è destinato, da mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti l’uso, la manutenzione programmata e l’assistenza del motoveicolo quali previste dal costruttore, dall’utilizzo di ricambi “non originali”. 7) L’Acquirente conviene, conformemente a quanto prescritto dall’art. 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 del codice civile, che in caso di accertata “non conformità” del motoveicolo, il Venditore provvederà, in via prioritaria, alla riparazione dello stesso. La pretesa di soluzioni diverse per rimuovere i difetti di conformità potrà essere avanzata dall’Acquirente ma dovrà tenersi conto dell’entità del difetto, e della gravità degli inconvenienti in cui lo stesso dovesse incorrere in conseguenza dello stesso. 8) Nel caso in cui il cliente non dovesse rivestire la qualifica di “consumatore” si applica la disciplina della garanzia prevista dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. ART. 9. VEICOLI USATI 1) Qualora dovesse convenirsi che parte del prezzo del motoveicolo nuovo venga pagato mediante cessione di motoveicolo usato intestato all’Acquirente o a terzi il valore ad esso attribuito è da intendersi subordinato alla condizione che il motoveicolo venga consegnato al Venditore al momento della sottoscrizione della Proposta di Acquisto o al momento di effettuazione della stima qualora successiva. 2) Tuttavia il Venditore potrà concedere all’Acquirente di trattenere il motoveicolo usato fino alla consegna del motoveicolo nuovo. In tal caso al momento di effettuazione del saldo o del ritiro del motoveicolo nuovo l’Acquirente si impegna a sottoporre il motoveicolo usato ad una nuova verifica per accertare che le sue condizioni siano conformi a quelle riscontrate al momento della valutazione. Qualora il motoveicolo dovesse presentare un deterioramento non attribuibile al normale uso, il Venditore potrà rivedere la valutazione. In tal caso l’Acquirente sarà tenuto a versare la differenza per contanti o con altro mezzo di pagamento concordato. Qualora poi, in presenza di peggioramenti di rilevante entità delle condizioni del motoveicolo, il Venditore, dovesse ritenere non più conveniente l’effettuazione della permuta l’Acquirente sarà tenuto al pagamento del saldo per contanti o con altro mezzo di pagamento concordato. 3) Le parti convengono che le condizioni di cessione del motoveicolo usato siano oggetto di separata pattuizione ma che il mancato rispetto anche di una sola di esse, configurerà l’inadempienza del cedente il motoveicolo usato, anche se diverso dall’Acquirente il motoveicolo nuovo, con il diritto, per il Venditore, di rifiutare il ritiro dello stesso e la facoltà di richiedere il saldo del prezzo per contanti ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti. ART. 10. ACCORDI PARTICOLARI Le Condizioni Generali di acquisto innanzi descritte potranno essere derogate o modificate solo mediante accordo scritto. ART. 11. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE Qualora l’Acquirente non rivesta la qualifica di consumatore il Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è quello di Firenze, presso cui ha la propria sede legale il Venditore.
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO ART. 1. OGGETTO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI 1) Sottoscrivendo la “Proposta d’acquisto” e le relative Condizioni Generali, il proponente, che d’ora innanzi verrà definito “Acquirente”, manifesta alla Concessionaria, di seguito definita “Venditore”, la volontà di acquistare il motoveicolo innanzi descritto. 2) Detta proposta fa sorgere le rispettive obbligazioni al momento in cui l’espressa accettazione da parte del “Venditore”, a mezzo della “Conferma dell’ordine di acquisto”, verrà a conoscenza dell’Acquirente. Ugualmente si intenderà concluso il contratto qualora, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, il Venditore non dovesse trasmettere all’Acquirente comunicazione scritta di rifiuto della stessa; oppure nel caso in cui in pendenza di tale termine il motoveicolo venga consegnato. 3) L’Acquirente dà atto, ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (garanzia dei beni di consumo) che il motoveicolo eventualmente provato durante lo svolgimento della trattativa commerciale o mostrato come campione pur essendo dello stesso tipo potrebbe differire da quello oggetto della Proposta d’acquisto senza che tale circostanza configuri inadempimento per non conformità. 4) L’Acquirente dà atto, altresì, di aver ben presenti: a) le caratteristiche principali del motoveicolo oggetto della Proposta d’acquisto, nonché le caratteristiche costruttive del motoveicolo risultanti dalle informative e dai cataloghi; b) l’identità del Venditore, il suo indirizzo e i suoi recapiti; c) il prezzo totale del motoveicolo pronto per l’utilizzo secondo la volontà dell’Acquirente stesso, comprensivo quindi delle imposte e di tutte le spese, ivi comprese quelle per la messa a disposizione dello stesso motoveicolo; d) le modalità di pagamento e consegna, la data entro la quale il Venditore si impegna a consegnare il motoveicolo; e) l’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni (artt. 128 e seguenti del d.lgs. 206/2005, per i consumatori, e artt. 1490 e seguenti del codice civile per i soggetti che non rivestano la qualifica di consumatori), l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita. 5) L’Acquirente dà atto di essere a conoscenza del fatto che gli incaricati alla vendita dal Venditore, qualunque qualifica essi rivestano (dipendenti, agenti o intermediari in genere) sono sforniti di qualsiasi potere di rappresentanza. Essi non hanno perciò la facoltà di impegnare il Venditore né di concedere deroghe alle Condizioni Generali di Acquisto se le stesse non risultano espressamente riportate per iscritto nella proposta. 6) Alle vendite concluse a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali si rende applicabile il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli 45 e seguenti, come modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Esclusivamente nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali l’Acquirente persona fisica che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della vigente normativa ha la facoltà di recedere dal contratto di acquisto senza perdita dell’importo versato a titolo di caparra. Per poter esercitare tale diritto di recesso l’Acquirente, entro quattordici giorni dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del bene compravenduto. Il Venditore nei quattordici giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni, che dovranno essere spediti al Venditore senza ritardi e comunque entro quattordici giorni dalla comunicazione del recesso. ART. 2. CAPARRA CONFIRMATORIA E ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO 1) Al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto l’Acquirente è tenuto a versare la somma della stessa indicata. All’accettazione della proposta essa assumerà la natura di caparra confirmatoria. Detta somma è da intendersi, quindi, non a titolo di parziale pagamento ma a garanzia del corretto e puntuale adempimento per gli impegni assunti. Il versamento è da considerarsi infruttifero. Le parti convengono altresì, che, al momento del saldo, l’importo della caparra confirmatoria venga imputata in conto del prezzo dovuto dall’Acquirente. 2) Qualora l’Acquirente non dovesse puntualmente adempiere ad una qualsiasi delle sue obbligazioni, specificatamente a quelle di cui ai successivi articoli 4, 5 e 9, sarà considerato inadempiente, e pertanto il Venditore sarà autorizzato a trattenere l’importo versato a titolo di caparra, fatte salve tutte le altre facoltà previste dall’art. 1385 C.C. 3) Qualora inadempiente dovesse essere il Venditore, nella ipotesi prevista nel successivo art. 4 punto 4, l’Acquirente potrà esercitare validamente il proprio diritto alla risoluzione del contratto. In tal caso avrà diritto alla restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata con esplicita esclusione della facoltà di richiedere il risarcimento dei danni o di esercitare gli altri diritti di cui all’art. 1385 c.c. L’Acquirente dovrà esercitare tale suo diritto mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata. Il Venditore sarà obbligato alla restituzione entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. ART. 3. PREZZI 1) Il prezzo pattuito è il “prezzo su strada”. Come tale è da intendersi il prezzo di listino quale risulta in vigore al momento della sottoscrizione della Proposta di Acquisto comprensivo dell’I.V.A., delle spese di trasporto, immatricolazione e trascrizione al P.R.A., con la sola esclusione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. A carico dell’Acquirente restano in ogni caso la tassa di possesso del motoveicolo, l’assicurazione obbligatoria RCA, i costi connessi al trasferimento di proprietà di eventuali veicoli usati ceduti a parziale compensazione del saldo del prezzo ecc. Pure a carico dell’acquirente rimarranno eventuali aggravi di tributi od oneri già esistenti o introdotti successivamente alla sottoscrizione della proposta d’acquisto, sia relativi al prezzo del motoveicolo che ai costi di messa su strada. 2) Il “prezzo su strada”, come innanzi definito, rimarrà fermo fino al momento della consegna. 3) L’Acquirente dichiara di convenire, però, che il prezzo pattuito potrà variare qualora la Fabbrica Costruttrice dovesse apportare delle modifiche nella costruzione ovvero negli allestimenti del motoveicolo. Se, per effetto di tali variazioni, l’aumento del prezzo effettivo dovesse risultare superiore al 5% rispetto a quello indicato nella proposta d’acquisto, l’Acquirente potrà ottenere la risoluzione del contratto, e avrà diritto alla restituzione delle somme versate al Venditore. 4) Per far valere tale suo diritto l’Acquirente, entro 15 giorni dalla comunicazione della messa a disposizione del motoveicolo, dovrà darne comunicazione per iscritto al Venditore a mezzo lettera raccomandata con A.R. ART. 4. CONSEGNA ED ADEMPIMENTO DEL VENDITORE 1) Non appena il motoveicolo sarà pronto per la consegna, il Venditore comunicherà all’Acquirente che esso è disponibile per l’immatricolazione. Tale comunicazione, denominata nel presente atto “messa a disposizione”, potrà essere effettuata in qualsiasi forma. Qualora dovesse avvenire per iscritto dalla data del suo ricevimento decorreranno i termini per i reciproci adempimenti. 2) La consegna, salvo diverso accordo, s’intende pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del Venditore. 3) L’Acquirente dichiara di convenire che per motivi legati a miglioramenti produttivi, alla introduzione di nuove normative o ad esigenze di mercato la Fabbrica Costruttrice potrebbe apportare delle modifiche nella costruzione ovvero negli allestimenti dei veicoli. Qualora ciò dovesse verificarsi il motoveicolo oggetto della presente proposta si intenderà tacitamente modificato senza che ciò configuri inadempienza da parte del Venditore ferma restando la facoltà di cui al precedente articolo 3 punto 3. Solamente nel caso in cui dovessero intervenire mutamenti sostanziali nelle versioni o nelle motorizzazioni del modello oggetto della presente proposta all’Acquirente è concesso di risolvere il contratto ed ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di caparra. Parimenti l’Acquirente sarà tenuto a ritirare il motoveicolo da lui ordinato anche senza le eventuali modifiche costruttive intervenute successivamente all’ordine. 4) L’eventuale data di consegna indicata nella proposta d’acquisto è vincolante. Viene concesso, però, al Venditore un periodo di tolleranza di 45 giorni. Trascorso tale ulteriore periodo, senza che ci sia stata la messa a disposizione del motoveicolo, all’Acquirente è riservata la facoltà di risolvere il contratto. Per esercitare tale suo diritto egli dovrà darne comunicazione in forma scritta al Venditore, entro il 15° giorno dalla scadenza del periodo di cui sopra. Nel caso in cui l’Acquirente decidesse di lasciar trascorrere tale periodo senza esercitare il diritto alla risoluzione del contratto si intenderà tacitamente accettata una ulteriore proroga di 30 giorni, allo scadere dei quali il Venditore risulterà inadempiente. L’Acquirente potrà, allora, risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Venditore, a meno che non sia intervenuta, nel frattempo, la messa a disposizione del motoveicolo. Il Venditore sarà tenuto a restituire un importo pari al doppio di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria con esclusione di qualsiasi obbligo di risarcimento o di esecuzione del contratto. 5) Prescindendo dalle previsioni del precedente punto 4, non fanno sorgere in capo all’Acquirente il diritto alla risoluzione del contratto ritardi nella consegna causati da forza maggiore, nel processo di fabbricazione da parte della Casa Costruttrice, come ad esempio agitazioni sindacali, ritardi nelle forniture, o da cause imputabili alla Società Importatrice, come restrizioni di licenze di importazione, ritardo nella concessione delle licenze, restrizioni valutarie, sospensioni di trasporto per qualunque motivo avvengano, eventi naturali ecc. ART. 5. PAGAMENTI ED ADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE 1) Venuto a conoscenza della disponibilità del motoveicolo, L’Acquirente dovrà provvedere a saldarne il prezzo entro 5 giorni ed in ogni caso prima della consegna dello stesso. Qualora non dovesse adempiere puntualmente alla propria obbligazione, sarà ritenuto inadempiente ed il Venditore potrà trattenere l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria. Rimarrà impregiudicata, in ogni caso di inadempimento dell’Acquirente, la facoltà per il Venditore, di esercitare gli altri diritti di cui all’art. 1385 C.C. 2) Perché il pagamento possa essere considerato validamente effettuato, l’importo a saldo dovrà essere versato per contanti. Tuttavia il Venditore potrà accettare anche mezzi di pagamento diversi. In tal caso rimane convenuto tra le parti che solo all’evidenza del buon esito del pagamento stesso il saldo sarà ritenuto validamente effettuato ed estinta la obbligazione dell’Acquirente. 3) L’Acquirente dichiara, altresì, di convenire che in tutti i casi in cui per il pagamento di parte del prezzo del motoveicolo dovesse proporre richiesta di finanziamento rateale ad una Società indicata dal Venditore, oppure alla stessa dovesse sottoporre proposta per la stipula di un contratto di locazione finanziaria o di noleggio, il Venditore non si assume alcun impegno in ordine alla conclusione dei contratti stessi. In considerazione di ciò solo l’accettazione della relativa proposta configurerà saldo del prezzo mentre al rifiuto della stessa corrisponderà l’obbligo, per l’Acquirente, di versare il saldo per contanti o di concordare, con il Venditore, una diversa modalità di pagamento. 4) Oltre che all’effettuazione del saldo, ed a prescindere dallo stesso, l’Acquirente è obbligato, altresì, a fornire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per l’immatricolazione del motoveicolo. Nel caso in cui non dovesse provvedere a ciò è fatto salvo, per il Venditore, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti. 5) Ottenuto il saldo, verificato, ove necessario, il buon esito del pagamento, il Venditore procederà, salvi i tempi tecnici necessari all’approntamento ed alla immatricolazione della moto, alla consegna dello stesso all’Acquirente. ART. 6. RITIRO DEL MOTOVEICOLO 1) L’Acquirente conviene che, dopo l’effettuazione del saldo e l’avvenuta immatricolazione del motoveicolo e fino al momento del ritiro, lo stesso rimarrà presso il Venditore a titolo di custodia gratuita e, pertanto, ogni ed eventuale responsabilità di quest’ultimo per perimento o danni allo stesso andrà valutata secondo i criteri previsti dall’art. 1768 C.C. 2) Eventuali parti originali del motoveicolo sostituite con altre su richiesta dell’Acquirente dovranno essere ritirate dallo stesso Acquirente entro quindici giorni dalla messa a disposizione del motoveicolo per il ritiro. Decorso tale termine il mancato ritiro di dette parti equivarrà a volontà dell’Acquirente di abbandonarle, con rinuncia alla loro proprietà, e con conseguente diritto del Venditore di smaltirle o cederle a terzi, senza che l’Acquirente possa rivendicare alcun diritto nei confronti del Venditore stesso o dei suoi eventuali aventi causa. ART. 7. PNEUMATICI E’ riservata esclusivamente all’Impresa Fabbricante la scelta della marca e del tipo di pneumatici da montare sul motoveicolo. L’Acquirente, nel riconoscere tale facoltà, rinuncia a sollevare in merito ogni eccezione nei confronti sia della Impresa Fabbricante che della Impresa Distributrice o del Venditore. ART. 8. CONDIZIONI DI GARANZIA 1) Qualora l’Acquirente dovesse rivestire la qualifica di “consumatore”, cioè fosse una persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, trova applicazione la normativa prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2) Ferma restando la facoltà di concedere “garanzia convenzionale”, la garanzia legale a favore dell’Acquirente di un veicolo nuovo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di ritiro del motoveicolo, mentre per un veicolo usato la durata della garanzia è di 12 mesi. 3) Fermo quanto previsto dal precedente art. 4.3, il Venditore si obbliga a consegnare all’Acquirente un motoveicolo “conforme” al contratto di vendita. Si intende tale un motoveicolo dotato delle qualità e in grado di fornire le prestazioni abitualmente attese per un bene dello stesso tipo e dotato delle caratteristiche costruttive descritte dal Venditore o enunciate nelle dichiarazioni pubbliche. 4) L’Acquirente non potrà invocare difetto di conformità se ne era a conoscenza al momento del ritiro del motoveicolo o non poteva ignorarlo con la normale diligenza. 5) Il difetto di conformità deve essere denunciato all’Acquirente, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due mesi dalla scoperta dello stesso. 6) Non configurano ipotesi di “non conformità” i difetti derivanti dalla normale usura, da utilizzo negligente e/o non conforme all’uso cui il motoveicolo è destinato, da mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti l’uso, la manutenzione programmata e l’assistenza del motoveicolo quali previste dal costruttore, dall’utilizzo di ricambi “non originali”. 7) L’Acquirente conviene, conformemente a quanto prescritto dall’art. 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 del codice civile, che in caso di accertata “non conformità” del motoveicolo, il Venditore provvederà, in via prioritaria, alla riparazione dello stesso. La pretesa di soluzioni diverse per rimuovere i difetti di conformità potrà essere avanzata dall’Acquirente ma dovrà tenersi conto dell’entità del difetto, e della gravità degli inconvenienti in cui lo stesso dovesse incorrere in conseguenza dello stesso. 8) Nel caso in cui il cliente non dovesse rivestire la qualifica di “consumatore” si applica la disciplina della garanzia prevista dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. ART. 9. VEICOLI USATI 1) Qualora dovesse convenirsi che parte del prezzo del motoveicolo nuovo venga pagato mediante cessione di motoveicolo usato intestato all’Acquirente o a terzi il valore ad esso attribuito è da intendersi subordinato alla condizione che il motoveicolo venga consegnato al Venditore al momento della sottoscrizione della Proposta di Acquisto o al momento di effettuazione della stima qualora successiva. 2) Tuttavia il Venditore potrà concedere all’Acquirente di trattenere il motoveicolo usato fino alla consegna del motoveicolo nuovo. In tal caso al momento di effettuazione del saldo o del ritiro del motoveicolo nuovo l’Acquirente si impegna a sottoporre il motoveicolo usato ad una nuova verifica per accertare che le sue condizioni siano conformi a quelle riscontrate al momento della valutazione. Qualora il motoveicolo dovesse presentare un deterioramento non attribuibile al normale uso, il Venditore potrà rivedere la valutazione. In tal caso l’Acquirente sarà tenuto a versare la differenza per contanti o con altro mezzo di pagamento concordato. Qualora poi, in presenza di peggioramenti di rilevante entità delle condizioni del motoveicolo, il Venditore, dovesse ritenere non più conveniente l’effettuazione della permuta l’Acquirente sarà tenuto al pagamento del saldo per contanti o con altro mezzo di pagamento concordato. 3) Le parti convengono che le condizioni di cessione del motoveicolo usato siano oggetto di separata pattuizione ma che il mancato rispetto anche di una sola di esse, configurerà l’inadempienza del cedente il motoveicolo usato, anche se diverso dall’Acquirente il motoveicolo nuovo, con il diritto, per il Venditore, di rifiutare il ritiro dello stesso e la facoltà di richiedere il saldo del prezzo per contanti ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti. ART. 10. ACCORDI PARTICOLARI Le Condizioni Generali di acquisto innanzi descritte potranno essere derogate o modificate solo mediante accordo scritto. ART. 11. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE Qualora l’Acquirente non rivesta la qualifica di consumatore il Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è quello di Firenze, presso cui ha la propria sede legale il Venditore.
La Società di noleggio FANI MOTORS SRL (di seguito Locataria) concede in noleggio al cliente (di seguito Cliente) i motoveicoli secondo le presenti Condizioni Generali di Noleggio che costituiscono parte integrante del Contratto di Noleggio.
I veicoli possono essere guidati solo dal Cliente firmatario del contratto di noleggio.
Il guidatore deve essere in possesso di patente valida per l’abilitazione alla guida del tipo di veicolo noleggiato.
Non è possibile noleggiare se in possesso di foglio rosa.
Per i clienti provenienti da stati non appartenenti all’Unione Europea, è necessario inoltre presentare International Driving Permit.
Non è possibile noleggiare per esercitazioni di guida o per sostenere l’esame di patente.
È espressamente vietata la conduzione dei veicoli da persone diverse dal Cliente.
La prenotazione dei veicoli potrà avvenire tramite sito internet dedicato www.fanimotors.it o presso la sede Fani Motors Srl.
All’atto del ritiro del veicolo, o al momento della prenotazione online, il Cliente dovrà fornire i propri dati anagrafici e codice fiscale.
Il Cliente si impegna a pagare il 100% della tariffa relativa al motociclo ed al periodo prescelti a conferma prenotazione.
Il Cliente si impegna a non fornire documenti falsi e/o informazioni menzoniere assumendosi ogni responsabilità derivante dalla violazione della presente clausola.
I veicoli sono consegnati presso la sede di Fani Motors Srl sita in Via Empoli,31/c cap 50142 Firenze ove dovranno essere anche riconsegnati alla data ed all’ora concordate.
I veicoli vengono consegnati in buone condizioni di conservazione e di funzionamento.
Il Cliente è tenuto a verificare le condizioni del mezzo noleggiato e deve fare presente, per iscritto sullo spazio dedicato nel modulo di noleggio, eventuali osservazioni sullo stato della carrozzeria o meccanico.
E’ fatto espresso divieto di riconsegnare il veicolo durante l’orario di chiusura della Locataria e, in ogni caso il veicolo dovrà essere consegnato nelle mani di un incaricato salvo previo accordo con la Locataria.
In caso di ritardo nella consegna superiore a 50 minuti rispetto all’ora concordata, Il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari a una giornata di noleggio .
I primi 150 km sono compresi nel noleggio giornaliero della moto, per i chilometri in eccesso sarà applicata la tariffa di 0,30€ a km.
Il veicolo dovrà essere riconsegnato dotato di tutti gli accessori, chiavi e i documenti esistenti alla consegna da parte della Locataria. In caso contrario il Cliente si impegna al pagamento di una penale di € 300,00, oltre all’importo effettivo delle parti mancanti, che la Locataria è sin d’ora autorizzata a trattenere dalla somma depositata dal Cliente quale cauzione.
In caso di termine anticipato del periodo di noleggio per scelta del Cliente, o comunque non per necessità, colpa o richiesta della Locataria o per guasti tecnici al veicolo non imputabili al Cliente non sarà possibile per lo stesso ottenere il rimborso della parte di canone relativa al periodo residuo di mancato utilizzo dei veicolo.
Il Cliente si impegna a comunicare alla Locataria, al momento della riconsegna del veicolo, eventuali multe prese durante il periodo di noleggio.
Al momento della presa in consegna il Cliente si impegna a versare, a titolo di cauzione € 1.000,00 , in contanti, o con autorizzazione addebito su carta di credito (non sono accettate AMERICAN EXPRESS O DINERS). Il mancato versamento della cauzione comporterà la risoluzione del contratto di noleggio per fatto imputabile al Cliente e autorizzerà la Locataria a trattenere la somma già corrisposta a titolo di prenotazione del noleggio, quale penale.
Il Cliente pagherà o rimborserà la Locataria, su richiesta della stessa, l’ammontare:
a) di un ulteriore giorno – tariffa 24 ore – di noleggio per ogni giorno o frazione di ritardo superiore ai 50 minuti rispetto all’ora concordata per la riconsegna del veicolo;
b) dei costi per danni, furto ed incendio secondo le tariffe in vigore;
c) per i chilometri in eccesso sarà applicata la tariffa di 0,30€ a kilometro, sono compresi nel noleggio i primi 150km al gg.
d) di € 20,00 per carburante mancante qualora il Cliente non riconsegni il veicolo con almeno la stessa quantità di carburante fornito al momento della consegna;
e) dei costi per mancata riconsegna del veicolo presso la sede della Locataria, comprensivo dei costi di trasporto o traino e dei rimborsi spese per il recupero del veicolo, eccetto che nell’ipotesi di guasto meccanico imputabile alla Casa Costruttrice del motoveicolo;
f) delle eventuali multe, penalità, spese di giudizio od altre, imposte alla Locataria e dei relativi costi operativi di recupero del credito, derivanti dall’utilizzazione del veicolo durante il noleggio ad eccezione di quelli amministrativi o giuridici imputabili a titolo di colpa grave alla Locataria, in tal caso, tuttavia il Cliente, o qualsiasi altra persona, non sarà sollevato dalla responsabilità diretta verso qualsiasi autorità per la propria condotta illegale;
Il Cliente sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti della Locataria in caso di furto e/o incendio del motoveicolo noleggiato e per tutti i danni arrecati e/o subiti al/dal motoveicolo noleggiato durante il periodo di noleggio, anche se dipendenti da furto e/o caso fortuito e in caso di smarrimento degli accessori, delle chiavi e dei documenti del veicolo.
In questi casi la responsabilità del Cliente é convenzionalmente limitata ad un importo pari alla somma depositata a titolo di cauzione a condizione che:
1) i danni, il furto e/o l’incendio non siano stati determinati da dolo e colpa grave del Cliente;
2) il Cliente abbia denunciato immediatamente il fatto all’autorità competente ed alla Locataria (con restituzione a quest’ultima delle chiavi e dei documenti del veicolo);
3) il Cliente abbia rigorosamente osservato l’art. 7) delle presenti condizioni generali di noleggio.
Nei limiti previsti dalla legge, la Locataria non potrà essere ritenuta responsabile, e il Cliente rinuncia per sé e per i propri eredi o aventi causa ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa nei loro confronti, per qualsiasi danno subito dal Cliente o da terzi derivante dall’utilizzazione del mezzo noleggiato o per perdita o danni alle cose di proprietà del Cliente lasciate nel veicolo o per danni od inconvenienti risultanti da ritardo nella consegna, da guasti o da qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Locataria.
Il Cliente si impegna a custodire ed utilizzare il veicolo con la dovuta diligenza ed in particolare non dovrà permettere che il veicolo sia utilizzato:
a) per il trasporto di persone e/o cose a fini commerciali;
b) per spingere o trainare veicoli, rimorchi o altre cose;
c) in gare e prove agonistiche su circuiti e impianti attrezzati o percorsi aperti al pubblico;
d) dal Cliente o da altro conducente sotto l’influsso di alcolici, droghe allucinogene, narcotici, barbiturici o qualsiasi altra sostanza che menomi la conoscenza o là capacità di reagire;
e) in violazione di qualsiasi norma doganale, di circolazione o di altre norme;
f) da persona diversa dal Cliente;
g) al di fuori dell’Italia senza l’autorizzazione della Locataria e senza l’apposita assicurazione supplementare, se richiesta;
E’ tassativamente vietato il noleggio a terzi del motoveicolo sotto qualsiasi forma.
Il Cliente è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi antifurto dei quali é dotato il veicolo ogni qualvolta questo sia parcheggiato e abbandonato, anche se in luoghi chiusi e aree custodite.
I veicoli noleggiati sono coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi secondo le disposizioni della vigente normativa e da Kasko.
Il massimale della polizza è pari ad €7’290’000,00 , franchigia 100,00€, incendio e furto scoperto 15%, Kasko (danni propri) scoperto 20% franchigia 900,00€.
La polizza assicurativa non è operante nel caso di danni arrecati dal conducente del mezzo noleggiato con dolo o colpa grave.
Il Cliente accetta si impegna a tenere indenne e a manlevare la Locataria contro ogni pretesa e per ogni danno eccedente e non ricompresso nella copertura assicurativa della polizza di cui dichiara di aver preso visione all’atto della sottoscrizione delle presenti Condizioni.
Il Cliente si impegna a comunicare alla Locataria qualsiasi sinistro entro 12 ore dal suo verificarsi.
Il Cliente dovrà, in caso di furto, danneggiamento e qualora necessario, effettuare apposita denuncia alla Competente Autorità. Copia della denuncia dovrà essere immediatamente trasmessa alla Locataria.
Sarà onere del Cliente compilare l’apposita documentazione relativa al sinistro.
La Locataria si riserva il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi momento, a spese del Cliente, qualora:
a) il veicolo sia utilizzato in violazione delle condizioni di cui al precedente art. 7;
b) in caso di fermo da parte dell’Autorità Giudiziaria;
c) in caso di mancato pagamento.
La Locataria offrirà i seguenti servizi:
a) noleggio del casco e/o giacca, al costo di € 5,00 cadauno giornaliero, guanti al costo di 3€ giornaliero;
b) borse del veicolo, quando disponibili da allestimento opzionale motociclo, in cui riporre gli effetti personali, al costo giornaliero di € 5,00
Il Cliente si impegna, in caso di fermo del veicolo a causa di guasto meccanico o di danni alla carrozzeria, a rivolgersi alla Locataria, o qualora si trovasse in una provincia oltre 100km di distanza ad autofficine e/o concessionari autorizzati. Il costo della riparazione rimarrà a carico del cliente, salvo guasti imputabili alla casa costruttrice.
Nel caso in cui il fermo o il guasto non siano imputabili al Cliente, lo stesso avrà diritto alla sostituzione, ove possibile, del veicolo.
In caso di impossibilità di sostituzione del veicolo nel periodo concordato di noleggio, il Cliente avrà diritto ad usufruire, avuto riguardo ai contratti di noleggio già sottoscritti dalla Locataria, di un periodo di noleggio gratuito pari al periodo non usufruito.
E’ convenzionalmente escluso il risarcimento di ulteriori danni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Cliente espressamente dichiara di conoscere ed accettare i seguenti articoli:
ARTICOLO 3) CONSEGNA E RICONSEGNA
ARTICOLO 4) PAGAMENTI/CAUZIONE/ADDEBITI
ARTICOLO 5) DANNI/FURTI/INCENDIO AL MEZZO NOLEGGIATO/SMARRIMENTO ACCESSORI
ARTICOLO 6) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELLA LOCATARIA E DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO.
ARTICOLO 7) CONDIZIONI DI UTILIZZO
ARTICOLO 10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA